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sabato 10 gennaio 2015

Lettera per il riconoscimento dello Stato di Palestina




In questo momento, in cui l'Europa è sotto shock e la comunità musulmana non violenta è sotto processo per gli atti di terrorismo in Francia, vi ricordiamo che in Palestina c'è un popolo sotto assedio. Sarebbe importante un intervento della comunità internazionale, e dell'Italia, per iniziare a risolvere davvero la situazione, un passo (dopo tanti fallimenti) per riavviare un dialogo interreligioso e geopolitico. Per questo ripubblichiamo la lettera che Rete della Pace, Rete italiana disarmo e Sbilanciamoci! hanno scritto ai rappresentanti del governo italiano per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Inoltre: pochi giorni fa, il 2 gennaio 2015, la Palestina ha finalizzato le procedure per accedere allo Statuto di Roma, trattato che istituisce la Corte penale internazionale (CPI), primo tribunale internazionale permanente incaricato di perseguire gli individui responsabili di crimini internazionali.






Roma 14 novembre 2014

E’ con profonda determinazione e convinzione di essere nel giusto, e di agire per la giustizia che chiediamo al nostro Governo di riconoscere lo Stato di Palestina, così come hanno già fatto 134 paesi nel mondo ed in Europa da ultima la Svezia.

L’Italia nell’Assemblea delle Nazioni Unite ha votato a favore della risoluzione per l’ammissione della Palestina quale Stato membro osservatore, si tratta ora di essere coerenti e di rendere effettiva quella decisione: l’Italia dichiari il riconoscimento dello Stato di Palestina.

Lo hanno chiesto anche 636 autorevoli esponenti della Società Israeliana in una lettera pubblicata sul giornale quotidiano Haaretz, lo ha chiesto direttamente all’Italia, Yael Dayan, figlia del generale Moshe Dayan ed importante voce della politica israeliana.

E’ dal 1980 che l’Unione Europea afferma che la soluzione a questo cruciale conflitto sia quella di arrivare a “due popoli e due stati”, ma quello che abbiamo visto finora è solo la crescita della colonizzazione dei territori palestinesi occupati dal 1967 da parte di Israele. Il 15 Novembre del 1988 con la dichiarazione d’indipendenza della Palestina, i palestinesi hanno riconosciuto lo Stato d’Israele ed accettato che il loro stato sorgesse solo sul 22% del territorio storico palestinese, quello dei territori occupati del 1967. Israele non ha invece ancora riconosciuto lo Stato di Palestina e neppure i propri confini.

La motivazione che viene addotta da diversi rappresentanti politici per il non riconoscimento è che questo nuocerebbe ai negoziati, ma noi pensiamo esattamente l’opposto; i negoziati saranno ritenuti necessari da Israele nella misura in cui la comunità internazionale mostrasse, con il riconoscimento dello Stato di Palestina seppur atto simbolico, il suo deciso e chiaro impegno per il rispetto della legalità e per la soluzione politica del conflitto nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite e dei “due popoli, due stati”.

Per chi dice che il riconoscimento dello Stato di Palestina sarebbe un gesto unilaterale, vorremmo ricordare che lo fu anche il riconoscimento e l’ammissione all’Onu dello Stato di Israele.

Ci auguriamo e chiediamo che il nostro governo sappia agire con onestà e coraggio oltre che rispetto per la giustizia e la legalità Internazionale, riconoscendo lo Stato di Palestina, per la pace e per la sicurezza dei palestinesi e degli israeliani.





Per aderire e portare avanti questo appello:

  • Scaricate il modello di lettera da inviare al presidente del Consiglio dei Ministri (centromessaggi@governo.it) al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni (segreteriaministro.gentiloni@esteri.it) a nome di associazioni, circoli, comitati, parrocchie e giunte comunali. In copia sarebbe bene mettere: i Parlamentari per la Pace (parlamentariperlapace@gmail.com) e Rete della pace (segreteria@retedellapace.it).
  • Firmate la petizione on line di LiberaTva: L’Italia riconosca lo Stato di Palestina
  • Diffondete la campagna on line con l’hashtag #Italy4Palestine

venerdì 22 agosto 2014

Su carceri e tortura



Ringraziamo Patrizio Gonnella che ci permette di pubblicare questo suo testo già uscito sul suo blog di Micromega.



Nel 1948 è stata firmata solennemente da tutti gli Stati la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo L’articolo 5 afferma che: «Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti». Il termine ricompare all’articolo 3 delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 sul trattamento dei prigionieri di guerra, cuore del diritto umanitario post-bellico. Il divieto è assoluto essendo assoluta la intangibilità della dignità umana.
Assolutezza ribadita dal Patto sui diritti civili e politici del 1966 delle Nazioni Unite il cui articolo 7 afferma che: «nessuno può essere sottoposto alla tortura, né a punizioni o trattamenti crudeli o degradanti, in particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, a un esperimento medico e scientifico». Il successivo articolo 10 a sua volta afferma che: «Tutte le persone private della libertà devono essere trattate umanamente e con il rispetto dovuto alla dignità inerente all’essere umano».
Nel 1975 sempre in sede Onu viene promulgata la Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti. All’articolo 2 si afferma perentoriamente che tutti gli atti di tortura costituiscono una offesa alla dignità umana. All’articolo 7 gli Stati membri dell’Onu sono invitati a prevedere al loro interno il delitto specifico di tortura. Una Dichiarazione nel diritto internazionale, però, è un atto privo di effetti vincolanti. Implica per gli Stati solo una doverosità morale.
Nel 1984 viene adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti inumani, crudeli o degradanti. In questo caso la Convenzione, essendo un Trattato, vincola chi vi aderisce. E questo Trattato vincola ben 151 Paesi, quasi tutto il globo. L’articolo 1 della Convenzione del 1984 così definisce la tortura: «Ai fini della presente Convenzione, il termine ‘tortura’ designa qualsiasi atto con il quale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate».
La tortura così come definita in sede Onu si compone dei seguenti quattro elementi: l’inflizione di una acuta sofferenza fisica e/o psichica, la responsabilità diretta di un funzionario dell’apparato pubblico, la non liceità della sanzione, la intenzionalità. E’ questa l’unica definizione di tortura universalmente riconosciuta.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dà vita negli anni 1993 e 1994 al Tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (TPIJ) e al Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR). Il contributo delle Corti ad hoc è stato comunque significativo per segnare la universalità della proibizione della tortura e la sua cogenza. La norma che vieta la tortura è ritenuta disposizione di natura consuetudinaria con radici lontane nel tempo e diffuse nello spazio. Nel caso Furundzija il TPIJ, proprio partendo dalla considerazione che la proibizione della tortura fosse norma di ius cogens, è giunto a sostenere una responsabilità diretta dello Stato nel caso di mancato adeguamento interno agli obblighi punitivi internazionalmente imposti.
Nel 1998 a Roma viene firmato lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Vincola gli Stati che ratificano il relativo Trattato internazionale. Non più quindi una Corte ad hoc nata per giudicare crimini avvenuti in un dato contesto geografico prima della nascita della Corte stessa, bensì un tribunale permanente posto a protezione giudiziaria universale dei diritti umani. Tra i crimini contro l’umanità che la Corte deve perseguire vi è la tortura. Nel dicembre del 2002 viene elaborato e posto alla firma degli Stati il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura che prevede un meccanismo
universale di controllo dei luoghi di detenzione.

Anche l’Europa vieta la tortura. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà del 1950 all’articolo 3 afferma perentoriamente che: «nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il successivo articolo 15 sancisce che tale norma non trova eccezione neanche in caso di guerra. (Brani tratti da un mio libro del 2012, La tortura in Italia, ed. Derive Approdi).

In Italia la tortura non è ancora un reato. È inaccettabile, grave, vergognoso. La Camera sta discutendo un testo pieno di contraddizioni approvato dal Senato. In autunno andremo sotto il giudizio del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Chissà se per allora ci sarà uno scatto di reni delle forze politiche democratiche nel nome della dignità.




Lo Stato risponde della tortura dei suoi ufficiali se non ha il divieto nella sua legislazione.
Nel 1998 a Roma viene firmato lo Statuto della Corte Penale Internazionale. Vincola gli Stati che ratificano il relativo Trattato internazionale. Non più quindi una Corte ad hoc nata per giudicare crimini avvenuti in un dato contesto geografico prima della nascita della Corte stessa, bensì un tribunale permanente posto a protezione giudiziaria universale dei diritti umani. Tra i crimini contro l’umanità che la Corte deve perseguire vi è la tortura. Nel dicembre del 2002 viene elaborato e posto alla firma degli Stati il Protocollo Opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura che prevede un meccanismo universale di controllo dei luoghi di detenzione.

Anche l’Europa vieta la tortura. La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà del 1950 all’articolo 3 afferma perentoriamente che: «nessuno può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti». Il successivo articolo 15 sancisce che tale norma non trova eccezione neanche in caso di guerra. (Brani tratti da un mio libro del 2012, La tortura in Italia, ed. Derive Approdi).
In Italia la tortura non è ancora un reato. È inaccettabile, grave, vergognoso. La Camera sta discutendo un testo pieno di contraddizioni approvato dal Senato. In autunno andremo sotto il giudizio del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Chissà se per allora ci sarà uno scatto di reni delle forze politiche democratiche nel nome della dignità.






mercoledì 23 aprile 2014

Il sì alla fecondazione eterologa


Arriva dopo tante battaglie, la pronuncia della Corte sull' incostituzionalità dell'art. 4 comma 3 della legge del 19 febbraio 2004, la legge 40, sulla fecondazione eterologa e sull'articolo 12 comma 1 che punisce “chiunque, a qualsiasi titolo, utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente”. Lo scorso 8 aprile la Corte Costituzionale si è espressa dopo aver ascoltato la spiegazione dei motivi da parte degli Avvocati Marilisa D'Amico, Mariapaola Costantini e Massimo Clara.
La fecondazione eterologa è una tecnica adottata per superare il problema dell'infertilità maschile e femminile. Nel primo caso lo sperma viene raccolto e inoculato nell'utero al momento dell'ovulazione. Nel secondo caso, la cellula uovo matura viene prelevata dalla superficie ovarica - in laparoscopia - e, dopo essere stata fecondata in vitro, viene immessa in utero. La legge 40 del 2004 vietava di ricorrere ad un donatore esterno di ovuli o spermatozoi nei casi di infertilità assoluta di uno dei due patner con un'unica eccezione, ovvero, si leggeva nel teso: “qualora non non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”.
Il fatto che in Italia la donazione di ovociti sia vietata e che questo sfruttamento avvenga in altri Paesi, non ci toglie dall'imbarazzo che proviamo quando leggiamo notizie o vediamo trasmissioni televisive sul mercato di gameti e della maternità. Vien da pensare che, forse, una disciplina domestica basata su solidarietà e gratuità, che non lasci spazio al mercato, potrebbe essere uno dei modi per contrastare questi fenomeni”: queste le parole pronunciate dall''Avvocato Mariapaola Costantini (difensore delle coppie di Milano e di Catania e referente nazionale di Cittadinanzattiva per le politiche PMA) nelle conclusioni del suo intervento presso la Corte.
Molto diversa la posizione della Chiesa cattolica: Papa Francesco ha ribadito che la posizione dell'istituzione ecclesiale su fecondazione eterologa, aborto e eutanasia non è cambiata con la sua elezione a Pontefice. “Ogni diritto civile”, ha dichiarato Bergoglio, “poggia sul riconoscimento del primo e fondamentale diritto, quello alla vita, che non è subordinato ad alcuna condizione, né qualitativa né economica né tantomeno ideologica”.
Intanto si attende la risposta, da parte delle istituzioni, a molte domande, quali ad esempio: 
le coppie omosessuali, le donne single, le over 40 avranno accesso alle procedure per la fecondazione eterologa? E i figli, una volta maggiorenni, avranno il diritto di conoscere i genitori biologici?
Quando una società civile si trova davanti ad un cambiamento epocale, a partire da quello culturale per poi arrivare anche a quello politico e legislativo, il cammino è lungo e difficoltoso: ma un passo alla volta e, forse, si chiariscono e si tutelano i diritti di tutte e di tutti.