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giovedì 17 settembre 2015

Barbara Spinelli e il rimpatrio delle ragazze nigeriane




APPELLO DI BARBARA SPINELLI ED ELLY SCHLEIN: IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL RIMPATRIO DI TRENTA RAGAZZE NIGERIANE





Disapproviamo con forza quanto sta avvenendo in queste ore nel Cie di Ponte Galeria a Roma. Trenta giovani donne nigeriane stanno per essere rimpatriate in un Paese che non corrisponde a nessuno dei canoni di sicurezza stabiliti dalle convenzioni internazionali, considerato insicuro anche dal sito della Farnesina, in disaccordo con quello del Viminale. Gli avvocati non sono stati ammessi ai colloqui con le ragazze. Le associazioni che hanno normalmente accesso al Cie non sono state messe nelle condizioni di appurare se le ragazze facciano parte del gruppo delle sessantasei nigeriane vittime di tratta rinchiuse da un mese e mezzo nel centro, per le quali nei giorni scorsi si è mobilitato anche il sindaco Ignazio Marino – tutte con visibili segni di violenza e alcune di ustione. Secondo gli attivisti che presidiano il Cie, le trenta nigeriane sono da poco state caricate su un pullmino diretto all’aeroporto di Fiumicino. Un provvedimento di rimpatrio metterebbe a serio rischio la vita delle ragazze, pienamente da considerare soggetti vulnerabili, tutelate dagli articoli 11 e 12 della Direttiva 2011/36/UE e gli articoli 20 e 21 della Direttiva 2011/95/UE, alle quali non è stata nemmeno data la possibilità di avvalersi delle misure sospensive previste dall’articolo 39 CEDU. Ci uniamo alla Campagna LasciateCIEntrare e alle tante organizzazioni e associazioni mobilitate in loro difesa per denunciare gli accordi con la Nigeria e i voli congiunti di Frontex, e chiedere l’immediata sospensione del provvedimento.
 

sabato 14 marzo 2015

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sui DIRITTI UMANI


 
 
CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
SULLA CONVENZIONE EUROPEA
DEI DIRITTI UMANI
Moduli monotematici

 
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto di 47 Paesi membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla CEDU.
Elemento cardine del sistema di protezione dei diritti umani approntato dalla CEDU è il principio di sussidiarietà, in base al quale gli Stati membri devono assicurare il rispetto degli obblighi sanciti nella Convezione: spetta, quindi, in primo luogo al giudice interno adoperarsi affinché le violazioni dei diritti umani trovino un’adeguata riparazione a livello nazionale. Solo nella misura in cui i rimedi interni siano stati intrapresi ed esauriti infruttuosamente, la Corte di Strasburgo può essere adita e intervenire per dichiarare la violazione patita del singolo individuo.
Da ciò si ricava il rilievo che assume il giudice interno quale primo garante della Convenzione, nonché l’importanza della giurisprudenza della Corte EDU in Italia, che non a caso viene sempre più richiamata nelle sentenze dei giudici nazionali nelle diverse materie di ogni grado. Correlativamente emerge il ruolo fondamentale assunto dall’avvocato che ha l’opportunità di utilizzare uno strumento straordinario per la tutela dei diritti fondamentali dei propri assistiti. Considerazioni che evidenziano l’importanza di approfondire la conoscenza di alcuni temi maggiormente trattati nella giurisprudenza della Corte EDU e di conoscere il funzionamento e la struttura di questo giudice sovranazionale.
Nasce da qui l’idea di un Corso di specializzazione sulla Convenzione europea dei diritti dell’uomo organizzato in moduli monotematici. Il corso sarà articolato in una serie di 6 distinti moduli della durata di sei ore (9:00 – 16:00). È prevista la possibilità di seguire ciascun modulo anche singolarmente.
Il costo per la partecipazione al singolo modulo è di € 50,00. È previsto il prezzo agevolato di € 250,00 per chi voglia partecipare a tutti e sei i moduli previsti.
Le lezioni si terranno presso la Sala Seminari della Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti, 8) nei seguenti venerdì del corrente anno: 20 marzo, 24 aprile, 15 maggio, 22 maggio, 19 giugno, 3 luglio per un massimo di 70 partecipanti.




Avv. Anton Giulio Lana
Segretario Generale UFTDU

I MODULO – Il ricorso individuale

  • Evoluzione del ricorso individuale
  • La legittimazione ad agire
  • La legittimazione passiva
  • Qualità di vittima
  • Regola del previo esaurimento
  • Termine dei sei mesi
  • Non manifesta infondatezza
  • Altre condizioni


II MODULO – Il processo dinanzi alla Corte europea

  • Istituzione e competenze della Corte
  • Composizione e organizzazione interna
  • La procedura di esame dei ricorsi
  • Le misure provvisorie e trattazione prioritaria
  • La procedura delle sentenze pilota
  • Il componimento amichevole
  • L’esecuzione delle sentenze


III MODULO – Diritto alla vita e divieto di tortura

  • La protezione della vita
  • Obblighi positivi e obblighi negativi
  • Obblighi di natura procedurale
  • La nozione di tortura e di trattamenti inumani o degradanti
  • Il trattamento dei detenuti e la questione del sovraffollamento carcerario
  • Garanzie in materia di estradizione ed espulsione degli stranieri

IV MODULO – Le garanzie in materia penale

  • Ambito di applicazione delle garanzie in materia penale (artt. 6 e 7 CEDU)
  • Il principio di legalità dei delitti e delle pene
  • Il principio del contraddittorio
  • L’effettività dell’assistenza difensiva
  • Il diritto ad essere presenti
  • Il diritto di esaminare i testimoni a carico
  • Il diritto ad un’informazione precisa sui motivi dell’accusa
  • La presunzione d’innocenza


V MODULO – Vita privata e familiare

  • La nozione di vita privata
  • La nozione di ingerenza
  • Legalità e proporzionalità
  • La nozione di vita familiare
  • La tutela dei minori
  • La tutela dell’orientamento sessuale
  • La tutela dell’autodeterminazione in rapporto alle decisioni sul fine vita
  • I diritti delle coppie dello stesso sesso


VI MODULO – La tutela della proprietà

  • La nozione di bene
  • Le misure espropriative: requisiti di legalità e proporzionalità
  • Le misure di regolamentazione dell’uso dei beni
  • Il problema della confisca per lottizzazione abusiva
  • La tutela della legittima aspettativa
  • Il problema delle norme di interpretazione autentica con effetto retroattivo
  • La tutela del salario e delle pensioni e l’incidenza della crisi economica


Docenti: Paolo Cancemi; Enzo Cannizzaro; Francesco Crisafulli; Maurizio de Stefano; Fabio Gullotta; Anton Giulio Lana; Vittorio Manes; Cesare Pitea; Nicola Napoletano; Andrea Saccucci; Lucia Tria

Tutor: Micol Barnabò; Laura Cotroneo; Giulia Borgna; Alessio Sangiorgi

Segreteria organizzativa: Gioia Silvagni



Sono stati richiesti crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.


Per info: tutela@unionedirittiumani.it
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Via Emilio de’ Cavalieri 11 – 00198 Roma
Tel. +39 06 8412940
 
 

venerdì 29 agosto 2014

Risarcimento ai detenuti reclusi in condizioni inumane







È stato approvato, nei giorni scorsi, in prima lettura alla Camera il disegno di legge che prevede il risarcimento in favore dei detenuti reclusi in “condizioni inumane” e ulteriori interventi in materia penitenziaria tesi a risolvere il problema del sovraffollamento carcerario.

Il decreto risponde a un obbligo assunto dall’Italia al Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del 5 giugno 2014 e scaturito dalla condanna dell’Italia da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) per violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nel quale è stabilito che «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti» (va ricordato che la violazione dell’articolo 3 è alla base di numerose decisioni di condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo relative alle condizioni di detenzione).

Con la sentenza-pilota «Torreggiani contro Italia» dell’8 gennaio 2013 la Corte europea ha certificato il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario in cui i ricorrenti si sono trovati. La Corte ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in questione sarebbe divenuta definitiva, le misure necessarie che avessero effetti preventivi e compensativi e che garantissero una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia.

Come abbiamo già evidenziato in altri nostri post, Il problema dell’eccessivo numero di detenuti rispetto alla dimensione delle carceri nazionali si trascina nel nostro Paese ormai da molti anni e questa emergenza torna ciclicamente a impegnare l’attività parlamentare.
Soltanto negli ultimi anni, mentre la capienza degli istituti è sostanzialmente migliorata (49.461 posti al 30 giugno 2014) a seguito, soprattutto, di interventi di ristrutturazione di padiglioni esistenti, si registra – anche grazie a numerosi interventi legislativi – una netta tendenza alla diminuzione delle presenze, fino ad arrivare ai 58.092 detenuti di oggi. Ci sono però ancora 8.631 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti (sovraffollamento del 17%).


Il decreto votato dalla Camera interviene su diversi aspetti della questione carcere. Ad esempio, il decreto inserisce nell’ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975) il nuovo art. 35-ter, con il quale si introducono rimedi risarcitori per i detenuti reclusi in “condizioni inumane”. In particolare:

1) Sconti di pena: è previsto un abbuono di 1 giorno ogni 10 passati in celle sovraffollate, se la pena è ancora da espiare.

2) Rimborso in denaro: spetta un rimborso di 8 euro per ogni giornata in cui si è subito il pregiudizio per i casi in cui:

la pena sia stata già scontata (la richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi dalla fine della detenzione);

il residuo di pena da espiare non permette l’attuazione integrale della citata detrazione percentuale (perché, ad esempio, sono più numerosi i giorni da “abbuonare” a titolo di risarcimento che quelli effettivi residui da scontare);

il periodo detentivo trascorso in violazione dell’art. 3 CEDU sia stato inferiore a 15 giorni;

il pregiudizio di cui all’art. 3 CEDU sia stato subito in custodia cautelare non computabile nella determinazione della pena.

La competenza per l’adozione di tali provvedimenti è in capo al magistrato di sorveglianza, che procede su istanza del detenuto (o del difensore munito di procura speciale). Da qui al 2016 per i risarcimenti saranno disponibili 20,3 milioni di euro.

Inoltre, viene modificato l’articolo 275 del codice di procedura penale, sui criteri di scelta delle misure cautelari, in modo da limitare il ricorso alla custodia cautelare in carcere. In presenza di una prospettata sospensione condizionale della pena, il nuovo testo del comma 2-bis conferma la norma, ma specifica che a non poter essere applicata è la misura della custodia cautelare “in carcere o quella degli arresti domiciliari”, volendo con tale specificazione far sì che risultino escluse dall’ambito applicativo della nuova disposizione la custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri e la custodia cautelare in luogo di cura.

Viene poi stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri termini, se il giudice ritiene che all`esito del giudizio la pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra cui associazione mafiosa e terrorismo, omicidio, incendio doloso boschivo, rapina ed estorsione, furto in abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza di un luogo idoneo per i domiciliari (un’abitazione o altro luogo di privata dimora ovvero un luogo pubblico di cura e assistenza o una casa famiglia protetta).

Vengono introdotte norme di favore per i minori estese anche agli under 25 (art. 5): le norme di favore previste dal diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza, se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni ma per un reato commesso da minorenne, l’esecuzione di pene detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal procedimento minorile e affidata al personale dei servizi minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente pericoloso.

Più magistrati di sorveglianza, maggiore efficienza del personale dell'amministrazione penitenziaria e controlli sull'edilizia penitenziaria: questi sono altri articoli previsti nel nuovo testo. Tutto ciò, in ragione delle particolari esigenze che caratterizzano l’attuale situazione carceraria.