Esonerato dal contributo per il
"permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo" chi ha lo
status di rifugiato o la protezione sussidiaria. Rimborso a chi ha
già pagato. La circolare
Arriva una buona notizia per i cittadini stranieri fuggiti dai loro Paesi ai quali è stato riconosciuto l'asilo politico o la protezione sussidiaria in Italia.
Quelli che dopo cinque anni di residenza regolare in Italia chiedono il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno) non sono infatti tenuti a effettuare un versamento di 200 euro. Lo ha chiarito il ministero dell'Economia, rispondendo a un quesito posto dalla direzione centrale dell'immigrazione del ministero dell'Interno.
“Nello specifico – spiega una circolare diffusa il 27 gennaio dal Viminale – è stato chiarito che quel contributo non è dovuto nei casi di istanza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo richiesto dai titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) atteso che gli stessi sono già in possesso di un permesso di soggiorno esente da tale obbligo”. Gli uffici immigrazione delle Questure che esaminano le domande non dovranno quindi più accertare il versamento.
L'esonero ha anche effetto retroattivo. “Gli stranieri titolari di protezione internazionale che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo – si legge ancora nella circolare – hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme non dovute”. Il rimborso uò essere chiesto all'Ufficio stranieri della Questura, compilando un modulo e allegando un “nulla osta al rimborso” rilasciato dallo stesso ufficio oltre alla ricevuta del versamento.
Scarica la circolare del ministero dell'Interno
Arriva una buona notizia per i cittadini stranieri fuggiti dai loro Paesi ai quali è stato riconosciuto l'asilo politico o la protezione sussidiaria in Italia.
Quelli che dopo cinque anni di residenza regolare in Italia chiedono il permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo (la cosiddetta carta di soggiorno) non sono infatti tenuti a effettuare un versamento di 200 euro. Lo ha chiarito il ministero dell'Economia, rispondendo a un quesito posto dalla direzione centrale dell'immigrazione del ministero dell'Interno.
“Nello specifico – spiega una circolare diffusa il 27 gennaio dal Viminale – è stato chiarito che quel contributo non è dovuto nei casi di istanza di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo richiesto dai titolari di protezione internazionale (asilo e protezione sussidiaria) atteso che gli stessi sono già in possesso di un permesso di soggiorno esente da tale obbligo”. Gli uffici immigrazione delle Questure che esaminano le domande non dovranno quindi più accertare il versamento.
L'esonero ha anche effetto retroattivo. “Gli stranieri titolari di protezione internazionale che hanno già provveduto al versamento del predetto contributo – si legge ancora nella circolare – hanno diritto a chiedere il rimborso delle somme non dovute”. Il rimborso uò essere chiesto all'Ufficio stranieri della Questura, compilando un modulo e allegando un “nulla osta al rimborso” rilasciato dallo stesso ufficio oltre alla ricevuta del versamento.
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