lunedì 4 maggio 2015

Il “tira e molla” per i luoghi di culto




A distanza di una settimana dalla ricorrenza del 25 aprile in cui si è manifestato per ogni forma di libertà e a pochi giorni di Expo 2015 a Milano, torna in evidenza, nell'agenda politica, la questione della costruzione di nuovi luoghi di culto, soprattutto in Lombardia e nel capoluogo che accoglierà turisti provenienti da tutto il mondo e di ogni confessione religiosa.

A febbraio (come si legge nella nota in calce) il governo italiano ha impugnato la legge redatta da Roberto Maroni e dal Cosiglio regionale lombardo, legge definita “anti-moschee” in quanto andava ad intervenire con una serie di regole urbanistiche che, secondo Maroni, avrebbero contrastato l'abuso edilizio, mentre secondo gli oppositori, avrebbero violato il diritto di libertà religiosa.

Ovviamente il centrodestra ha fatto sentire la propria voce. “Renzi ormai impugna ogni legge di Regione Lombardia, che si tratti di moschee, sanità o di nutrie. E' solo ritorsione, ma non ci intimidisce”; gli ha fatto eco Matteo Salvini che ha su Facebook ha scritto: “Il governo ha impugnato la legge regionale lombarda che regolamenta i nuovi luoghi di culto, in particolare le moschee. Renzi e Alfano, ecco i nuovi imam”.

Al contrario per il segretario del PD lombardo, Alessandro Alfieri, “l'impugnativa era più che prevedibile perchè legiferare in modo ideologico e populista non può che portare a questi risultati” e Pierfrancesco Majorino, assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano ha commentato con un “bravo Renzi” la decisione del governo.

Si prevede ancora battaglia, ma speriamo che le delibere vadano nella direzione della ragionevolezza e del rispetto di tutte le confessioni.




La nota del Governo:
Legge Regione Lombardia n. 2 del 03/02/2015  “
Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) – Principi per la pianificazione delle attrezzature per servizi religiosi” in quanto alcune disposizioni, al fine di regolamentare la realizzazione di  luoghi di culto e di attrezzature religiose nel territorio regionale, impongono agli enti rappresentanti di organizzazioni religiose una serie di  stringenti obblighi e requisiti che incidono sull’esercizio in concreto del diritto fondamentale e inviolabile della libertà religiosa, in violazione degli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, nonché dell’art. 117,  lett. c),  Cost.,  per invasione  nella competenza esclusiva dello Stato in materia di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Tali disposizioni regionali violano inoltre l’art. 117, primo e secondo comma, lett. a), Cost., per contrasto con i principi  contenuti in trattati europei ed internazionali in materia di libertà di religione e di culto, nonché, prevedendo il coinvolgimento di organi statali preposti alla sicurezza pubblica, l’art. 117, comma 2, lett. h)  Cost., che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza e l’art. 118, comma 3, Cost., che affida alla sola legge statale il potere di disciplinare forme di coordinamento fra Stato e Regioni nella materia della sicurezza pubblica.