sabato 25 luglio 2015

Il sistema di protezione dei diritti umani del continente africano




di Veronica Tedeschi




Il continente africano ha un proprio sistema di protezione dei diritti umani grazie all'adozione, avvenuta il 27 giugno 1981, della Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, entrata in vigore nel 1986. Questa istituisce una Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, composta da 11 commissari, che vi siedono a titolo individuale e a tempo parziale, con il compito di promuovere il rispetto dei diritti umani in Africa ed esaminare i rapporti periodici redatti dagli Stati parte alla Carta. La Commissione si trova a Banjul, in Zambia; dal momento che essa può adottare soltanto rapporti sprovvisti di efficacia vincolante, è stata favorita e voluta una Corte Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (che ha sede in Tanzania) la quale, a sua differenza, potrà emettere sentenze con efficacia vincolante su ricorsi statali eD individuali.

La prima pronuncia “Michelot Yogogombaye vs Senegal”, risale al 2009 ed è una decisione di scarso valore con la quale la Corte ha dichiarato difetto di giurisdizione, limitandosi ad argomentare che il Senegal non avesse effettuato la dichiarazione volta ad accettare la competenza della Corte a pronunciarsi sui ricorsi individuali.

L’operato della Corte è sicuramente partito con il piede sbagliato e possiamo affermare che ha continuato nella stessa direzione; le sue successive pronunce si basano infatti, su rinvii all’attenzione della Commissione africana, secondo quanto previsto ex articolo 6, paragrafo 3, del Protocollo di Ouagadougou.

Il sistema regionale africano di protezione dei diritti umani è ben strutturato e costruito, ma solo su carta; uno dei pochi interventi della Corte effettivamente rilevanti lo troviamo nel 2011 quando quest’ultima viene interpellata dalla Commissione per le ripetute violazioni della Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei popoli in conseguenza della violenta repressione messa in atto dal Governo di Tripoli per contenere le proteste popolari contro il regime del colonnello Muammar Gheddafi. La Corte non poteva permettersi di non intervenire in una situazione così tanto violenta e cosi tanto popolare in Occidente, nè tanto meno poteva rinviare il tutto alla Commissione. Nel caso di specie la Corte adottò misure cautelari dopo aver rilevato prima facie l'esistenza della propria giurisdizione nel merito, e adottando l'ordinanza in esame inaudita altera parte e senza addurre eccessive motivazioni.
Riassumendo, fino ad oggi la Corte ha emesso quasi solo sentenze di inammissibilità, non sfruttando a pieno i poteri a lei conferiti.

Un altro aspetto degno di nota riguarda la possibilità che anche uno Stato che non abbia accettato la competenza della Corte africana, debba comunque convenire dinanzi alla Corte per ricorsi proposti da individui o Ong. Ed è proprio questo il punto di forza di tutti i sistemi regionali di protezione di diritti umani, dai più funzionanti come quello europeo (Corte europea dei diritti umani) ai meno operativi, come quello africano: garantire protezione e possibilità di ricorso a persone/Ong/Stati contro Stati che commettano gravi violazioni dei diritti umani e contemporaneamente non accettino la competenza di suddette Corti. Nel continente africano in esame, come possiamo immaginare, non tutti gli Stati hanno accettato la competenza della Corte e, senza l’applicazione di questo principio, i suddetti Stati non potrebbero essere giudicati per le violazioni da loro commesse.

La creazione dei sistemi regionali di protezione di diritti umani ha segnato, nei continenti nei quali questi sono presenti (Africa, Europa, America), una svolta importante per la lotta alle violazioni dei diritti umani commesse dagli Stati; naturalmente è necessario contestualizzare il lavoro di tali Corti: la Tanzania riceverà ricorsi diversi da quelli che riceverà Strasburgo, ma la cosa fondamentale da far passare in ogni contesto, è la consapevolezza e la spinta all’utilizzo di tali mezzi di supporto.

In un qualsiasi Stato europeo, per esempio, sarà difficile che un cittadino padroneggi il suo diritto di adire la Corte europea dei diritti umani qualora ritenga che i suoi diritti fondamentali siano stati violati e, allo stesso modo, probabilmente in maniera più accentuata, il cittadino di uno Stato africano che subirà violazioni ancora più gravi e inabilitanti non sarà incline ad un viaggio in Tanzania per denunciare i sopprusi commessi dal suo Stato o, in maniera ancora più accentuata, non saprà di poterlo fare.